28 Settembre 2017

Diritto di ciascun condomino sulle parti comuni

Diritto di ciascun condomino sulle parti comuni di un condominio è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, come si determina il valore e perché è irrinunciabile il diritto sulle parti comuni.  Questo diritto è normato dall’articolo 1118 del codice civile.

Sintesi

La maggiore o minore estensione del diritto dei partecipanti alle cose comuni è determinata anzitutto dal titolo di ciascuno di essi, Nel caso in cui il titolo non disponga nulla, il diritto di ciascun condomino è proporzionato al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Ma da quali caratteristiche deve trarsi il valore dell’unità immobiliare? Le caratteristiche possono distinguersi come segue: destinazione d’uso, altezza di piano, orientamento, prospetto, luminosità, superficie, volume.

Inoltre considerata la particolare natura o destinazione delle cose comuni non è ammessa la rinuncia al diritto su di esse. Per alcune cose (per es. le fondazioni, i muri maestri, i tetti) il rinunciante continuerebbe a trarre vantaggio da esse mentre per altre (p. es., locali di portineria, ascensori ed altri impianti) il maggior aggravio da parte dei proprietari delle altre unità immobiliari non viene controbilanciato da un corrispondente maggior vantaggio degli stessi.

Contenuto

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.