Alcuni condomini hanno pensato bene di utilizzare un posto auto in un parcheggio condominiale come deposito delle proprie personali masserizie. Possono farlo?
Certo che no! L’articolo 1102 codice civile dice:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Depositando le proprie masserizie in un posto che è parte della cosa comune di fatto viene impedito agli altri condomini di farne parimenti uso.
Quindi l’amministratore del condominio invierà una formale diffida ai condomini autori di questo comportamento, addebitando il costo solo a questi condomini.
Non ricevendo soddisfazione l’amministratore può procedere alla rimozione delle masserizie per ripristinare la possibilità agli altri condomini di fare parimenti uso delle aree occupate abusivamente. Il costo di questa rimozione verrà addebitato ai condomini responsabili dell’atto.